Art. 5
I soci
Potranno assumere la veste di consorziati i seguenti soggetti:
le imprese ovvero i gruppi di imprese (intesi come gruppi di imprese aventi tra loro rapporti di controllo e collegamento come definiti dall’art.2359 c.c.), a prescindere dalla forma giuridica, preferibilmente soci di Associazioni degli Industriali aderenti alla Confindustria.
Imprese pubbliche ed Enti pubblici.
Enti privati diversi da quelli di cui al punto 1, che svolgano attività compatibili al disposto di cui all'art. 4.
Il numero dei soci è illimitato.
In particolare possono entrare a far parte del consorzio le imprese che per ubicazione e consumi annuali di fonti energetiche rispondano ai requisiti richiesti dalle norme di legge applicabili o che comunque possono contribuire alla più specifica realizzazione dell'oggetto del Consorzio.
Non possono in ogni caso essere ammesse al Consorzio imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso, ovvero il cui titolare sia inabilitato o interdetto.
Art. 6
Ammissione dei soci
Le imprese che intendono far parte del consorzio devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando, in caso di imprese individuali, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del titolare, negli altri casi, ragione sociale, sede, attività svolta, nonché nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante.
Nella domanda inoltre dovranno essere riportate indicazioni relative ai consumi di energia dell'impresa.
Le imprese richiedenti, nella domanda di ammissione, dovranno altresì dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente ed incondizionatamente, di obbligarsi a rispettare le disposizioni del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni, delle deliberazioni degli organi consortili e dovranno assumere l'obbligo di versare i contributi dovuti.
L'ammissione di nuove imprese partecipanti al consorzio dovrà essere approvata dall’Assemblea, che contestualmente delibererà il riproporzionamento della quote annuali dovute, secondo i criteri precisati all'art. 10.
Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e nn è soggetto a reclami o impugnative.
Le imprese consorziate, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione dovranno versare il contributo iniziale secondo quanto disposto dal medesimo art. 10.
La qualità di impresa consorziata viene acquisita, previo versamento del contributo suddetto, dopo l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2612 c.c.
Art. 7
Recesso, esclusione e decadenza
Le imprese consorziate potranno recedere dal Consorzio dandone comunicazione scritta da fare pervenire a mezzo lettera raccomandata a.r. con un termine di preavviso non inferiore a quello previsto a carico del Consorzio nell'ambito dei contratti e delle obbligazioni assunte dal Consorzio medesimo in esecuzione del mandato ricevuto dalle imprese consorziate, al fine di non arrecare pregiudizio al conseguimento degli scopi consortili.
In ogni caso le imprese consorziate potranno recedere, anche senza preavviso, con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, nei casi di scioglimento della rispettiva società/ente, o di cessazione definitiva dell'attività di impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione assembleare, purché risultino dissenzienti rispetto a tale delibera, e , comunque a condizione che, per il mancato preavviso, tengano indenne il Consorzio e le altre imprese dagli oneri comunque connessi alle obbligazioni assunte con riferimento alla presenza dell'impresa consorziata che intende avvalersi della facoltà di recesso.
L'impresa consorziata può comunque recedere dal Consorzio se non arreca pregiudizio all'idoneità soggettiva ed oggettiva richiesta al Consorzio dalle normative sull'accesso al libero mercato dell'energia elettrica.
L’esclusione, su proposta del Consiglio Direttivo, sarà deliberata dall’Assemblea nei confronti dell’impresa consorziata che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente atto e dai regolamenti consortili o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio o che non acquisti l’energia elettrica per i propri fabbisogni tramite il Consorzio Brutium Energy.
In deroga a quanto previsto e comunque per le inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio Direttivo irrogare sanzioni pecuniarie in alternativa al provvedimento di esclusione.
In ogni caso l'impresa consorziata receduta o esclusa è tenuto a mantenere indenne il Consorzio dalle somme eventualmente da questi versate in conseguenza di impegni assunti dal Consorzio per conto della predetta impresa consorziata prima della data di esclusione o di recesso, e rispondere, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.
A partire dalla data di esclusione o di recesso l'impresa consorziata perde ogni diritto o beneficio derivatogli dall'appartenenza al Consorzio.
Art. 8
Doveri dei consorziati
Le imprese consorziate si obbligano a:
Rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
A non divulgare fatto o vicende relativa all'attività del Consorzio, comunque nei siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati.
Comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa consorziata per la quale le norme vigenti prevedono la formale comunicazione, pubblicazione o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede ivi incluse le Camere di Commercio, nonché ogni altra circostanza, ivi inclusa ogni modifica dei consumi di energia e dalle fonti di approvvigionamento energetico previste o comunque programmate, tale da incidere o assumere rilievo per il raggiungimento degli scopi consortili.
Comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistenti alla data di ammissione nel Consorzio. Parimenti è obbligo delle imprese consorziate comunicare ogni modifica di patti sociali, o il trasferimento di quote o partecipazioni, comportanti il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata, nonché ogni altro contratto attinente l'impresa che possa incidere sulla titolarità o la gestione dell'impresa stessa.
Art. 9
Obblighi dei consorziati
In caso di recesso o di esclusione l’impresa consorziata non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene il contributo iniziale ed eventuali contributi straordinari né per quanto riguarda la quota annua di gestione eventualmente anticipata, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio di tale quota annua di gestione oltre all’indennizzo di ogni maggior spesa o danno.