Art. 11

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

a)                                     l’Assemblea

b)                                     il Presidente

c)                                     Consiglio Direttivo

 

L'Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutte le imprese consorziate. Ciascuna impresa consorziata può farsi rappresentare da altra impresa consorziata mediante delega scritta.

Salva diversa disposizione dell’Assemblea non può esercitare diritto di voto l’impresa consorziata resasi inadempiente agli obblighi consortili.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona nominata di presenti.

L’Assemblea può essere convocata dal Presidente o da due consiglieri o su richiesta di almeno un terzo delle imprese consorziate.

L’assemblea viene convocata presso la sede legale o presso la sede di un’impresa consorziata, purché in Italia,  con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata postale, raccomandata a mano, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire all’impresa consorziata al domicilio risultante dal registro imprese ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero al numero fax della stessa. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui le imprese consorziate possono prendere visione ed ottenere estratti.

I consorziati partecipano in parti uguali al consorzio ed hanno diritto ciascuno ad un voto.

L’Assemblea delibera con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) delle imprese consorziate e con la maggioranza dei voti spettanti agli stessi.

L’Assemblea provvede alla:

- Nomina o revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, fissandone i poteri; costituisce giusta causa di revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo la cessazione del rapporto che intercorre tra gli stessi e l’impresa consorziata;

- Approvazione della situazione patrimoniale di cui all’art.2615 bis del codice civile;

- Approvazione dei regolamenti consortili predisposti dal Consiglio Direttivo;

- Ammissione ed esclusione delle imprese consorziate;

- Determinazione delle quote annuali e deliberazione di eventuali contributi straordinari;

- Modifica del presente atto;

- Proroga della durata del consorzio di cui all’art.3;

- Approvazione di ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente atto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo e per il quale non sia prevista una maggioranza qualificata.

Per l’approvazione della delibera di proroga e di scioglimento del consorzio e la nomina dei liquidatori è indispensabile la maggioranza dei voti spettanti alle imprese consorziate.

Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Può essere eletto alla carica di Presidente il titolare o il legale rappresentante di un’impresa che risulti consorziata del Consorzio Brutium Energy da almeno cinque anni alla data dell’Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. Può essere, altresì, eletto alla carica di Presidente il rappresentante della impresa consorziata in virtù di specifica procura, che abbia fatto parte, per almeno 5 anni, del Consiglio Direttivo del Consorzio.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di firma singola in rappresentanza del Consorzio.

Egli è competente a:

Convocare e presiedere l’Assemblea delle Imprese consorziate e le riunioni del Consiglio Direttivo;

Dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi consortili;

Eseguire o far eseguire le delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, assolvendo ad ogni altro incarico espressamente conferitogli.

 

Consiglio Direttivo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal presidente del Consorzio e da 4 membri nominati dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è competente a:

Predisporre i regolamenti consortili e quanto necessario per il calcolo della quota annuale e degli eventuali riproporzionamenti, nonché dei contributi straordinari;

Aggiornare il contributo iniziale delle imprese consorziate;

Provvedere alla gestione del Fondo Consortile ed a redigere la situazione patrimoniale di cui all’art.2615 bis c.,.;

Curare l’amministrazione del Consorzio anche avvalendosi di prestazioni di terzi, effettuando i necessari controlli sulle attività delle imprese consorziate che assumano rilievo per il raggiungimento degli scopi consortili;

Adempiere a tutte le funzioni attribuitegli dal presente atto e dai regolamenti consortili.

Il Consiglio direttivo si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio si raduna presso la sede legale, o presso la sede di un’impresa consorziata, purché in Italia, mediante avviso di convocazione spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, raccomandata a mano, posta elettronica o altro eventuale mezzo idoneo) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o, in caso di urgenza motivata dalla fase di contrattazione della fornitura di energia, almeno dodici ore prima dell’adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in conferenza telematica via Skype ovvero attraverso altro sistema di audio e/o video comunicazione.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse astensioni: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni deve essere redatto verbale in apposito registro tenuto a cura del Presidente.

 

Art. 12

Cause di scioglimento

Il Consorzio si scioglie, oltre che alla scadenza del termine di durata, per deliberazione dell'assemblea per le cause previste dalla legge.

 

Art. 13

La liquidazione

La liquidazione del consorzio e del patrimonio è compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le eventuali passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e, ove, necessario, ripartiscono il residuo tra le imprese consorziate in proporzione al contributo iniziale da ciascuna versato.

 

Art. 14

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le imprese consorziate, tra le medesime ed il consorzio od i suoi amministratori e che non sia possibile comporre in via amichevole, saranno devolute al giudizio della camera arbitrale di Cosenza, la quale giudicherà in via rituale secondo diritto.

Brutium Energy - 2010- P.I 02405830783